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Legge nr. 189 del 20.07.2004

MALTRATTAMENTO ANIMALI: LUCI E OMBRE DELLA NUOVA LEGGE

 

Il maltrattamento degli animali, è un reato che fino a pochi anni fa, contrariamente a quanto si pensi, non era diretto alla reale tutela dell'animale, inteso come essere vivente, quanto alla mera difesa del comune senso di pietà degli esseri umani, che potevano essere offesi nel loro animo da comportamenti di incrudelimento e sofferenze ingiustificate dei quali potevano essere fatti oggetto altri esseri viventi.

Maltrattamento non era il procurare sofferenze a un animale, ma che queste arrecassero offesa al senso di pietà e compassione dell'essere umano.
Di fatto gli animali erano considerati delle semplici "cose", non esseri viventi e in quanto tali capaci di soffrire e di avere una propria sensibilità.
Nonostante alcune modifiche subite nei decenni passati, il reato di maltrattamento di animali, punito con l'art. 727 del Codice Penale, è sempre rimasto una norma che tutelava "il costume sociale" piuttosto che l'essere vivente diverso da quello umano.
Soltanto nel 2004, ha preso forma ed è stata approvata dal parlamento, tra mille proteste di molte associazioni animaliste e l'approvazione di altre a causa di significativi e discutibilissimi tagli, la nuova legge quadro sulla tutela degli animali dai maltrattamenti: la Legge nr. 189 del 20.07.2004, che ha certamente modificato il concetto di maltrattamento.
Non si è trattato di un mero inasprimento delle pene, fatto comunque indispensabile, quanto di introdurre un concetto normativo più ampio che, nonostante rimanga preponderante la tutela del sentimento di pietà umana, vede introdurre una più adeguata considerazione dell'animale, in quanto essere vivente capace di soffrire e provare emozioni.
Esistono però pesanti scriminanti dovute all'introduzione di termini quali "senza necessità e gravi sofferenze", ossia oggettive condizioni che devono sussistere per provare la presenza del reato.
Si aggiungono poi nuove fattispecie di illecito che prima non erano specificamente contemplate come ad esempio, il combattimento tra animali, il doping, le manifestazioni folkloristiche che comportino sevizie o strazio, l'utilizzo di cani e gatti per la produzione di pelli e pellicce e altri capi di abbigliamento e/o accessori (e relativo divieto di introduzione dall'estero di tali pelli).
Con la nuova legge quindi, per sofferenze non s'intendono più soltanto quelle derivanti da lesioni fisiche ma, come già introdotto in passato dalla Cassazione con una serie di importanti sentenze, può essere considerato reato di maltrattamento anche il semplice detenere l'animale (selvatico e domestico che sia), in condizioni incompatibili con la sua natura o le sue caratteristiche anche etologiche.
Questo specifico aspetto apre la strada a considerazioni diverse e più ampie, poiché permette di valutare la condizione di un animale, non solo dal suo stato fisico, ma anche dal contesto ambientale nel quale viene detenuto, il quale se lo priva del minimo di libertà e possibilità di movimento può essere oggetto, anche da solo, di potenziale maltrattamento.
Ovviamente, la parte sanzionatoria della legge assume aspetto rilevante, sia a livello repressivo sia preventivo, con l'apporto di modifiche sostanziali rispetto al passato. Innanzitutto cambia la collocazione giuridica del reato, trasformandolo da contravvenzione a delitto, ossia rendendo penalmente più pesanti le sanzioni.
Sale dai precedenti tre a cinque anni (fino a sette e mezzo in caso di proroga), il termine per la prescrizione del reato, eliminando l'oblazione, cioè la possibilità di poterlo estinguere mediante il semplice pagamento di una pena pecuniaria e stabilendo non più la pena dell'arresto ma la reclusione (da 3 mesi a 1 anno e multa da 3000 a 15000 euro, ovvero reclusione da 6 mesi a 2 anni e multa da 6000 a 30000 euro se a causa dei maltrattamenti sopravviene la morte dell'animale). Inoltre in caso di condanna, anche a seguito di patteggiamento, gli animali oggetto del reato saranno definitivamente confiscati (quindi non più restituiti al proprietario).
Purtroppo però, proprio questa collocazione tra i delitti, esclude di fatto le ipotesi colpose di maltrattamento, cioè tutti quei casi in cui, si sono o saranno causate sofferenze involontarie o comunque che siano andate al di la delle reali intenzioni di chi le ha causate. Si dovrà invece dimostrare il dolo, ossia la volontà giuridica di voler causare quella sofferenza, un compito non sempre facile. Una modifica che quindi potrebbe lasciare impuniti migliaia di atti di reale sofferenza.
Sono queste alcune delle conseguenze di questa nuova legge che porta con se già dalla sua approvazione in parlamento delle gravi lacune, anzi possiamo dire dei veri e propri "colpi di scure" che si sono abbattuti come una mannaia sul testo originale stravolgendone in parte l'obbiettivo e soprattutto rendendola sicuramente uno strumento efficace per la tutela degli animali di affezione, molto meno invece, per quanto riguarda gli atri animali, ossia quelli selvatici, quelli che vivono negli zoo, nei circhi o negli allevamenti. Una serie di controverse modifiche parlamentari, ha infatti introdotto le esclusioni dall'applicazione della legge in taluni settori permettendo a zoo, circhi, trasporti di animali, allevamenti, mattatoi, centri di vivisezione e caccia, di rimanere fuori dal campo applicativo della legge, con buona pace di milioni di poveri animali che ogni giorno sono costretti a fare i conti con queste drammatiche realtà.
A nulla sono valse le proteste di moltissime associazioni animaliste, gli interessi economici e di alcune lobby settoriali sono riusciti a prevalere, come in tanti altri aspetti della vita sociale del nostro paese a discapito di quella "maggioranza silenziosa" che non è in grado di difendersi da sola. D.M.

 

Titolo IX bis del codice penale, art. 544/bis - 544/ter - 544/quater - 544/quinquies

Tali reati sono tutti perseguibili d'ufficio, significa che per avviare il procedimento non è necessaria una querela di parte, ma una semplice denuncia all'Autorità Giudiziaria o ad un qualunque organo di Polizia Giudiziaria che ha l'obbligo di procedere.

Gli organi ai quali rivolgersi in caso di necessità

Polizia Municipale Arezzo tel. 0575 906667

Polizia Provinciale tel. 0575 392251 e.mail polizia@provincia.arezzo.it

Arma dei Carabinieri tel. 112 (0575 3111)

Polizia di Stato tel. 113 (0575 4001)

Guardia di Finanza tel. 117 (0575 23618)

Corpo Forestale dello Stato tel. 1515 (0575 300512)

Servizio Veterinario USL 8 Arezzo tel. 0575 254972

E.N.P.A. Arezzo 0575 357650 349 0906323

Guardie Zoofile volontarie

Wwf Arezzo 0575/27280 e.mail arezzo@wwf.it

Capo Nucleo Enpa Francioli Liviano 333 2702780

 

NUMERO VERDE CONTRO I MALTRATTAMENTI

800 - 253608

 

Articolo da Cronaca Bestiale Ottobre 2007